Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini e ad enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Avezzano.